OBBLIGHI RIGUARDANTI LA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI PER USO NON PROFESSIONALE

Le regole per la gestione e la vendita di prodotti fitosanitari per uso non professionale sono state nel tempo modificate e l’ultimo provvedimento su tale materia è rappresentato dal Decreto 22 gennaio 2016 n. 35 “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”.

In base a quanto previsto dal Decreto i prodotti fitosanitari per uso non professionale sono soggetti ad una gestione semplificata, ma non completamente libera, in particolare l’art 4 del decreto prevede:

  • PFnPO, utilizzati per piante ornamentali – il rivenditore, nel locale adibito alla vendita al dettaglio, è tenuto ad apporre cartellonistica ai fini dell’informazione all’utilizzatore non professionale, in merito ai rischi sulla salute umana e ambientale, all’esposizione e sulle condizioni di stoccaggio, la loro manipolazione corretta ee il loro smaltimento.
  • PFnPE, utilizzati per piante edibili – oltre a quanto previsto per la precedente tipologia, viene richiesto al rivenditore:
    – l’obbligo di possedere l’autorizzazione al commercio di prodotti fitosanitari, che prevede anche che i locali rispettino caratteristiche specifiche;
    – divieto di detenzione o vendita in locali che siano adibiti anche a deposito o vendita di generi alimentari (alimenti e mangimi);
    – obbligo di presenza al momento della vendita di persona in possesso di abilitazione alla vendita di fitofarmaci;
    – obbligo di trasmettere annualmente (entro il mese di febbraio) dei dati di vendita dei prodotti PFnPE al sistema informatico agricolo nazionale (SIAN).

Sono in atto già da alcuni mesi i controlli sul rispetto di tale decreto.

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