Verifica i tuoi requisiti e compila i moduli per farne richiesta

Termini di presentazione della domanda:

Dal 26 settembre al 30 novembre 2022

IMPORTANTE:

Per usufruire del Servizio Confesercenti, DOPO avere verificato i sotto elencati requisiti necessari per ottenerlo, il socio dovrà scaricare i modelli (cliccare qui per scaricarli), compilarli, firmarli, e consegnarli insieme a copia del documento di identità e tessera codice fiscale, presso le sedi Confesercenti o inviarli tramite mail al seguente indirizzo: glaudini@sicot.it

Chi ne ha diritto

Il D.L. n. 50/2022, convertito con modifica in l. n. 91/2022, ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti:

– iscritti alle gestioni previdenziali INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/2022;
– che non abbiano percepito, sotto altro titolo e per altre motivazione, il bonus previsto dall’art. 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. n. 50/2022;
– che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
– che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro per l’ulteriore bonus di 150 euro.

Requisito soggettivo

Per avere diritto all’indennità una tantum è necessario che il lavoratore autonomo/professionista risulti iscritto a una delle gestioni previdenziali INPS ovvero a uno degli enti previsti dai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/2022.

Si tratta in particolar modo di Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, Consulenti del lavoro, Impiegati dell’Agricoltura, FASC, ENASARCO, INPGI e ONAOSI), già enti pubblici, che hanno deliberato la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994, mantenendo tuttavia la finalità pubblica. A tali enti, si sono aggiunti altri enti di previdenza di diritto privato dei liberi professionisti di nuova istituzione, ai sensi del D.Lgs. n. 103/1996 (ENPAB, ENPAP, EPPI, EPAP, ENPAPI, Gestione separata ENPAIA e Gestione separata INPGI).

Condizione essenziale è la decorrenza dell’iscrizione: i beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, ovvero al 18 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata sempre entro il 18 maggio 2022.

Requisito reddituale

Per poter accedere all’indennità una tantum è necessario che il lavoratore autonomo e il professionista abbia percepito nel corso dell’anno 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, o non superiore a 20.000 euro per l’ulteriore bonus.

La norma fa riferimento al concetto di reddito complessivo e non a quello da lavoro autonomo e viene chiarito nel decreto che con riferimento al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Condizioni richieste per l’accesso

Per accedere all’indennità è necessario che il soggetto abbia effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020; tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data sempre del 18 maggio 2022.

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare.

Ammontare dell’indennità

L’indennità una tantum è pari a 200 euro, eventualmente ulteriori 150 euro, ed è corrisposta su domanda.
In analogia con le indennità previste dall’art. 31 e 32, l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.
L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari

– all’INPS;
– ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti.

Le modalità di presentazione saranno definite dai singoli enti previdenziali.
Viene precisato che qualora il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

Nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 000 euro o all’importo di 20.000 euro;
d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui sopra;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All’istanza deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Modalità di erogazione

Gli enti preposti all’erogazione (INPS e gli enti di previdenza obbligatoria) procederanno secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Nel caso in cui, in esito ai controlli, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

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