È in vigore dall’11 marzo fino al 3 aprile 2020 il decreto emanato dal presidente Stefano Bonaccini e che stabilisce le nuove regole per il contenimento dell’emergenza sanitaria su tutto il territorio della Regione Emilia Romagna. Le disposizioni riguardano in particolare le limitazioni per le attività del settore somministrazione alimenti e bevande e la sospensione dei mercati ordinari e straordinari, già contenute nell’art. 1 del Dpcm dell’8 marzo 2020, e che ora si estendono a tutto il Paese, come decretato nel Dpcm del 9 marzo.

In breve:

  1. Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (attività consentite nella fascia oraria dalle ore 6 alle ore 18, con obbligo a carico del gestore di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro – n.d.r.) si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portare via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere).
  2. Le attività di cui al punto 1 del presente decreto e quelle di cui alla lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, osserveranno anche la chiusura al pubblico per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi. Per tutte queste attività è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;
  3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e Bed & Breakfast per i clienti che vi soggiornano;
  4. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;
  5. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data dell’11 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

Gli uffici della Confesercenti sono aperti e disponibili per fornire tutte le informazioni. Si suggerisce, se possibile, di privilegiare comunicazioni telefoniche e mail.

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