Per effetto del decreto-legge 18.12.2020, n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) a partire da Giovedì 24 Dicembre 2020 fino a Mercoledì 6 Gennaio 2021 compreso sono state previste restrizioni speciali che impattano in vario modo sull’operatività delle attività commerciali e di servizi alla persona, pubblici esercizi e commercio su area pubblica.

Nello specifico:

  • nelle giornate del 24, 25, 26, 27, 31 DICEMBRE 2020 e 1°, 2, 3, 5, 6 GENNAIO 2021 saranno vigenti le disposizioni “zona Rossa” come da DPCM 3 Dicembre 2020 art. 3
  • nelle restanti giornate, vale a dire 28, 29, 30 DICEMBRE 2020 e 4 GENNAIO 2021 saranno vigenti le disposizioni “zona Arancione” come da DPCM 3 Dicembre 2020 art. 2

 

PUBBLICI ESERCIZI ED ARTIGIANATO ALIMENTARE CON CONSUMO SUL POSTO

Nel periodo ricompreso fra Giovedì 24 Dicembre 2020 e Mercoledì 6 Gennaio 2021 compresi, applicando le disposizioni previste per i pubblici esercizi per la “zona Arancione” e “zona Rossa”, che sono le medesime,  sono sospese le attività di ristorazione e le assimilate attività artigianali alimentari, fatto salvo l’asporto, consentito fino alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul  posto  o  nelle  adiacenze, e la consegna a domicilio, senza limiti orari.

Il personale addetto alle consegne domiciliare deve sempre viaggiare, nelle giornate di “zona Rossa” con autocertificazione compilata, mentre nelle giornate di “zona Arancione” è necessaria l’autocertificazione per le consegne effettuate nella fascia oraria 22:00 – 5:00.

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Nelle giornate di “zona Rossa” sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio, anche nelle medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  e nei centri commerciali, fatte salve le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, fino alle ore 21:00.

È sempre consentita l’operatività di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, sempre fino alle ore 21:00.

Riguardo alle attività di prima necessità enunciate nell’allegato 23, si specifica che queste fanno riferimento a denominazioni che corrispondono in tutto od in parte alle classificazioni ATECO, cui bisogna far riferimento. È necessario quindi che la propria attività contempli la classificazione ATECO che viene riportata.

Ad esempio, l’attività “Commercio al dettaglio di biancheria personale” corrisponde alla classificazione “47.71.30 – Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie”. Se la suddetta attività è ricompresa fra le proprie, quindi, l’esercizio potrà rimanere aperto, ad esclusione, però, della vendita di “maglieria” e “camicie” (che non sono contemplate fra i beni di prima necessità) e di qualsiasi altro prodotto di diversa merceologia non enunciato nell’allegato 23. I prodotti di cui non è consentita la vendita, andranno quindi fisicamente esclusi dall’acquisto, utilizzando bandelle, cartelli o qualsiasi altro accorgimento che ne identifichi chiaramente l’indisponibilità all’acquisto da parte della clientela.

All’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi  commerciali  ed altre strutture ad essi assimilabili, è in ogni caso consentita esclusivamente l’attività di  farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi  alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole e dei servizi alla persona consentiti dall’allegato 24 (rimangono quindi in ogni caso escluse le altre merceologie previste dall’allegato 23).

 

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle giornate di “zona Rossa” sono sospese tutte le attività dei servizi alla persona, salvo quelle enunciate dall’allegato 24, che risultano essere:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • Altre lavanderie, tintorie;
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse;
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

 

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

  • Nelle giornate di “zona Rossa” è sospeso lo svolgimento dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
  • nelle giornate di “zona Arancione”, i mercati si svolgono regolarmente per tutti i settori, salvo specifiche ordinanze restrittive locali.

Si ricorda inoltre che comunque, di norma, i mercati ricadenti nelle giornate di Natale e Capodanno sono localmente soppressi od anticipati/posticipati secondo le ordinanze locali, e pertanto vanno verificate nello specifico le modalità di svolgimento.

Per quanto riguarda i posteggi isolati e le attività itineranti, sono consentite, nelle giornate in cui valgono le disposizioni della “zona Rossa”, le attività ricomprese nell’allegato 23, per cui, nello specifico, trattanti generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici (sono compresi, quindi, i chioschi di fiorista), profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati“, nel rispetto pedissequo, ovviamente, dei protocolli sanitari. Anche in questo caso sarà necessario, nell’individuazione della propria merceologia, fare riferimento alle classificazioni ATECO.

Per quanto riguarda i chioschi su aree pubbliche di rivendita quotidiani, riviste e periodici, essendo l’attività annoverata fra quelle di prima necessità, questa è sempre consentita, nella fascia oraria 5:00-21:00.

Per quanto riguarda i chioschi su aree pubbliche di produzione artigianale/somministrazione, nell’intero periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, l’attività è sospesa salvo per l’asporto, fino alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, e per la consegna a domicilio, sempre consentita senza limiti orari.

Dal 21 Dicembre al 6 Gennaio sono vietati gli spostamenti fra Regioni e, nelle giornate con regime di “zona Rossa” sono in generale vietati gli spostamenti non necessari fra comuni diversi ed all’interno degli stessi: agli operatori trattanti merceologie consentite si raccomanda pertanto di viaggiare, per raggiungere le aree mercatali ed i luoghi di lavoro, sempre in presenza di autocertificazione compilata ed aggiornata.


Riapertura dei bandi per i contributi di sostegno alle imprese colpite dalla crisi

Si segnala che sia il Comune di Ravenna che il Comune di Faenza hanno riaperto i bandi in oggetto, riaggiornando i termini di presentazione delle domande:

COMUNE DI RAVENNA

Termini riaperti fino a tutta Domenica 27 Dicembre 2020 (Maggiori informazioni sul sito istituzionale del Comune di Ravenna)

COMUNE DI FAENZA

Nuovo avviso pubblico del Comune di Faenza per l’erogazione a fondo perduto di un sostegno economico per le imprese, a seguito del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Informazioni presso l’Ufficio Affari Generali sede di Faenza tel. 0546-671611.


Avvio dei saldi stagionali

Con la delibera di Giunta Regionale 1785 del 30/11/2020 la Regione Emilia-Romagna ha stabilito, vista la situazione contingente, il posticipo dell’avvio dei saldi stagionali, di norma previsti per i primi del mese, a Sabato 30 Gennaio 2021, per una durata di 60 giorni, quindi fino al 30 marzo p.v.

È stata però sospesa la disposizione che imponeva il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi, che quindi limitatamente a questa edizione non trova applicazione: le attività possono quindi, fino all’avvio dei saldi, svolgere le vendite promozionali senza limitazione.


 

 

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