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Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 – Attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Obiettivi
Il decreto disciplina la qualita’ delle acque destinate al consumo umano per la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonche’ il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

Definizione
Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente.

Aziende interessate
A-B Strutture socio-assistenziali
C1 Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere
C2 Ristorazione pubblica
D Campeggi -Stabilimenti Balneari -Palestre, Centri Sportivi, Piscine
E Uffici – Attività Commerciali (per questi ultimi non sono richieste specifiche valutazioni salva la raccomandazione a verificare la presenza di piombo, mentre per le grandi realtà si applicano le regole delle attività su esposte)
I responsabili delle suddette attività vengono considerati “gestori della distribuzione idrica interna”.

Obblighi
I “gestori della distribuzione idrica interna” debbono verificare che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite.
Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dal decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite quando non contengono microrganismi, virus e parassiti, ne’ altre sostanze, in quantita’ o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
L’approccio sul rischio finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consum umano si basa:
a) valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per punti di prelievo
b) valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile
c) valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni

Controlli
Deve essere verificata la qualità delle acque destinate al consumo umano tramite controlli esterni ed interni all’attività eseguendo un numero di campioni delle acque da far analizzare a laboratori specializzati, per i controlli esterni viene richiesto un punto di prelievo delle acque esternamente l’attività ovvero al punto di erogazione della rete idrica.
Le analisi dovranno riguardare due tipologie di rischi ovvero: la presenza di Legionella (già obbligatoria per alcune attività) e la presenza di piombo.

Entrata in vigore – 21/03/23, MA:
Gli obblighi di tale decreto faranno data dall’isituzione dell’Anagrafe Territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA) a cui dovranno essere comunicati i dati delle analisi eseguite.
La sua istituzione è prevista entro docici mesi dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 21/3/24, ed entro docici mesi dalla costituzione di AnTeA dovranno essere comunicati i risultati delle prime analisi di cui sopra.

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