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L’art. 13 del D.L. n. 146/2021, come modificato dalla legge n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Datore di lavoro

La nuova disposizione individua, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, lo stesso datore di lavoro il quale, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”, impartiti secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2022,

Dirigenti e preposti

anche a loro carico è prevista un’adeguata e specifica formazione e l’aggiornamento periodico che verranno effettuati con riferimento all’accordo la cui disciplina è rimessa alla Conferenza permanente da adottare entro il 30 giugno 2022.

In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221, del 21 dicembre 2011

Con specifico riferimento alla figura del preposto, inoltre, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Individuazione del preposto

il datore di lavoro, che esercita le attività soggette al D. Lgs. n. 81/2008 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, devono (necessariamente) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza

La violazione dell’obbligo di nomina del preposto è punita dall’art. 55, comma 5, con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Nuovi obblighi del preposto

oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’ dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, il preposto deve, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Obblighi formativi e prescrizione

Dal momento che gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza da adottarsi entro il 30 giugno p.v., ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire (al momento) elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Ciò non toglie la necessità di adeguarsi per tempo.

Obbligo di addestramento

Un’ulteriore novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento

“l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato

Per tali obblighi non occorre attendere ulteriori atti: trattasi di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato”, che riguarderà però, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Di conseguenza, la violazione degli obblighi di addestramento si realizza da subito anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.

Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione “ad hoc”.

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