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Nel mese di ottobre 2022 entreranno in vigore il DM 01/09/21, DM 02/09/21, DM 03/09/21 relativi ai:

  • Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio;
  • Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro;

ai sensi dell’articolo 46, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con questi vengono stabiliti criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indicano le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;

b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;

c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

In buona sostanza tutte le attività, con dipendenti e/o soci lavoratori, esentate in precedenza.

Valutazione del rischio di incendio

Deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio, in tutte le attività con dipendenti e/o soci lavoratori, in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

  • individuazione dei pericoli d’incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

In seguito alla valutazione del rischio, vanno adottate misure antincendio specifiche fra cui:

  • adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
  • verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
  • mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco,
  • attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
  • apposizione di segnaletica di sicurezza;
  • gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
  • adottare un piano di evacuazione.

Devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:

a) al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;

b) alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici.

Inoltre, vanno eseguite periodicamente simulazioni di esodo in caso di emergenza in tutte le attività, comprese quelle a basso rischio se l’attività ha più di 10 lavoratori o più di 50 occupanti (ad esempio ristoranti, negozi e simili).

La mancanza dei requisiti su esposti, in caso di verifiche, può comportare la sospensione dell’attività.

Si ricorda inoltre che in tutte le attività, anche a basso rischio, deve essere presente l’Addetto al Primo Soccorso e antincendio, da ottobre quest’ultimo, anche nelle attività a basso rischio dovrà seguire una prova pratica nell’uso degli estintori.

Per informazioni e assistenza contattare l’Ufficio Sicurezza Confesercenti.