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Di seguito riportiamo un aggiornamento sulle principali misure di contenimento della diffusione del virus Covid – 19, a seguito del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo, in vigore da lunedì 23 marzo a venerdì 3 aprile (le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza).

Le novità riguardano principalmente le attività produttive industriali e commerciali all’ingrosso.

Le misure contenute in quest’ultimo decreto si sommano a quelle (riferite principalmente alle attività professionali e al commercio al dettaglio) già contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo e nell’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo, la cui validità, inizialmente fissata al 25 marzo, è stata prorogata al 3 aprile.

  • ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI ALL’INGROSSO: tutte sospese ad eccezione di quelle indicate nell’allegato (le attività che sarebbero sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile).

Restano consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia interessata, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 (resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza) – vedi allegato.

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia interessata, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto o pericolo di incidenti. Non è soggetta a comunicazione l’attività di tali impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa.

  • ATTIVITÀ PROFESSIONALI: non sono sospese (restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo).
  • ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: resta fermo quanto disposto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo e dalle ordinanze regionali – vedi allegato.
  • SPOSTAMENTI: è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (ordinanza Min. Salute e Min. Interni del 22 marzo 2020)
  • CONSEGNA DEI PASTI AL DOMICILIO: IL DPCM 22 MARZO 2020 NON INTRODUCE ULTERIORI RESTRIZIONI PER IL SETTORE DEL COMMERCIO, MA ESTENDE LE PRESCRIZIONI GIA’ VIGENTI FINO ALLA DATA DEL 3 APRILE 2020.PERTANTO LE IMPRESE CHE OPERAVANO ATTRAVERSO LA CONSEGNA DI PASTI O PREPARAZIONI ALIMENTARI AL DOMICILIO POTRANNO CONTINUARE A SVOLGERE TALE ATTIVITA’ NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE INDICATE DA AUSL E REGIONE EMILIA ROMAGNA E IN PARTICOLARE :
    • utilizzare contenitori termici certificati per il trasporto;
    • inserire nel piano di autocontrollo, se non già presente, una breve descrizione su questa attività di consegna al domicilio (IN ALLEGATO potete trovare la scheda ad integrazione del Manuale);
    • attenersi a quanto prevede l’Ordinanza Regionale in merito alle precauzioni personali e verso il pubblico. In particolare chi organizza l’attività di consegna a domicilio, lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma, deve evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
    • Nel caso di alimenti preparati dall’operatore stesso, sarà opportuno che questi siano accompagnati dall’elenco degli ingredienti, con particolare attenzione agli allergeni (riportare ad esempio quello che viene descritto nel menù o in generale messo a disposizione dei clienti dall’operatore del settore alimentare all’interno dell’esercizio di vendita o di somministrazione).

Negli allegati qui sotto potete trovare:

IMPORTANTE: gli uffici Confesercenti continuano ad essere funzionanti. Siamo chiusi al pubblico ma potete raggiungerci telefonicamente o con mail per tutte le informazioni.