Pubblichiamo l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna del 14 marzo 2020 che puntualizza in modo più dettagliato le disposizioni del DPCM dell’11 marzo 2020 in tema di sospensioni delle attività.

Nello specifico viene previsto che:

  • Tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portare via “take away” quali ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere) sono sospese. In buona sostanza il DPCM indicava a titolo esemplificativo, oltre ad i bar, pub e ristoranti, solo le gelaterie e le pasticcerie,  ma in realtà vengono sospese tutte le attività artigianali alimentari di vendita di beni di produzione propria. Viene comunque prevista la possibilità di effettuare il servizio di consegna a domicilio del cliente, nel rispetto delle norme igenico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Le medie e grandi strutture di vendite , nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali  sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari.
  • Viene ribadito che sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.
  • Restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture alberghiere, quali a titolo di esempio, alberghi, residenze alberghiere, agriturismi per i clienti che vi soggiornano.
  • Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita dal DPCM 11/03/2020, quali rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di alimentari e bevande, anche in esercizi polifunzionali,  l’attività di somministrazione è sospesa fermo restando l’apertura delle attività commerciali consentite.
  • Viene chiarito che la sospensione delle attività di  cui al punto 3) dell’articolo 1. Comma 1 (attività di servizi alla persona), non si applica a tutte le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti ecc.) ed ai mezzi (a titolo esemplificativo: gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi )
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